(Pubblicato nel 1o suppl. ord. del Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 23 dicembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina le attribuzioni riservate alla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 3, comma 15 , della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" nonche' dell'art. 10, comma 1, lettera p) della legge 13 maggio 1999, n. 133 "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina. 2. Per effetto della presente legge e a decorrere dall'entrata in vigore dei relativi provvedimenti attuativi, la Regione e' autorizzata a destinare una quota di compartecipazione dell'accisa sulle benzine, nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti normative, a favore dei cittadini residenti nei comuni e per le quantita' erogate negli impianti di distribuzione situati nel territorio regionale in maniera differenziata per singoli comuni, in ragione della distanza dal confine nazionale. 3. Con la decorrenza di cui al comma 2, nel caso di incremento delle vendite di benzine, rispetto ai quantitativi erogati nell'anno precedente a quello di attuazione della presente normativa; e' attribuita alla Regione una quota del maggior gettito erariale, nei limiti e con le modalita' previste dal provvedimento di attuazione dell'art. 10, comma 1, lettera p), della legge n. 133/1999.