(Pubblicato nel 1o suppl. ord. del Bollettino ufficiale
         della Regione Lombardia n. 51 del 23 dicembre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  presente  legge disciplina le attribuzioni riservate alla
Regione  Lombardia  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  15 , della legge
28 dicembre  1995,  n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica"  nonche'  dell'art. 10,  comma  1,  lettera  p) della legge
13 maggio 1999,  n.  133  "Disposizioni  in  materia di perequazione,
razionalizzazione e federalismo fiscale", in materia di riduzione del
prezzo alla pompa della benzina.
    2. Per effetto della presente legge e a decorrere dall'entrata in
vigore   dei   relativi   provvedimenti   attuativi,  la  Regione  e'
autorizzata  a  destinare  una quota di compartecipazione dell'accisa
sulle  benzine,  nei  limiti  e  secondo  le modalita' previste dalle
vigenti  normative, a favore dei cittadini residenti nei comuni e per
le  quantita'  erogate  negli  impianti  di distribuzione situati nel
territorio  regionale in maniera differenziata per singoli comuni, in
ragione della distanza dal confine nazionale.
    3.  Con  la  decorrenza di cui al comma 2, nel caso di incremento
delle  vendite di benzine, rispetto ai quantitativi erogati nell'anno
precedente  a  quello  di  attuazione  della  presente  normativa; e'
attribuita  alla  Regione una quota del maggior gettito erariale, nei
limiti  e  con  le modalita' previste dal provvedimento di attuazione
dell'art. 10, comma 1, lettera p), della legge n. 133/1999.